Avere dei cani in appartamento è diventato più facile, grazie ad una sentenza della Corte di Cassazione che farà felice i possessori dell’animale

La Corte di Cassazione ha stabilito (sentenza n.1394 del 6/3/2000) che un cane che abbaia in appartamento non è automaticamente causa di disturbo della quiete pubblica. Perché lo sia, il cane deve arrecare disturbo a una pluralità di individui: “è necessario, infatti, “che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”. Nel caso in cui, dunque, il solo a lamentarsi sia il vicino di appartamento, inutile denunciare il proprietario dell’animale, perché “il fatto non sussiste”.
E per quelli che cercano di impedire ai condomini di adottare amici a quattro zampe … potete presentare loro la sentenza del 24-3-1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione: “«È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L’assemblea condominale non può deliberarlo».